§ 1
(1) I sottoscritti costituiscono un'associazione denominata "Förderkreis der Levana-Schule in Bad Neuenahr-Ahrweiler e.V.".
(2) L'associazione, di seguito denominata "Förderkreis", ha sede a Bad Neuenahr-Ahrweiler.
(3) Lo scopo del Förderkreis è quello di utilizzare le quote associative e le donazioni per promuovere gli interessi scolastici degli alunni, in particolare
a) Ampliamento del programma per il tempo libero
b) Acquisto di materiali e attrezzature supplementari per l'insegnamento e l'apprendimento.
(4) Un'operazione commerciale o industriale è esclusa.
(5) L'associazione persegue esclusivamente e direttamente scopi ai sensi della sezione sugli scopi fiscalmente privilegiati del Codice tributario tedesco.
I soci non ricevono alcuna quota di profitto e, in qualità di soci, non ricevono altri benefici dai fondi dell'associazione.
(6) L'associazione deve essere iscritta nel registro delle associazioni.
§ 2
I fondi dell'Associazione possono essere utilizzati solo per gli scopi previsti dallo Statuto.
§ 3
(1) Possono diventare membri dell'associazione i genitori o i tutori legali degli alunni, gli amici o gli sponsor. L'adesione si acquisisce tramite una dichiarazione di adesione. Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento e senza preavviso. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto.
a) L'affiliazione termina anche in caso di morte o di espulsione.
b) L'esclusione avviene con una risoluzione a maggioranza del Consiglio di amministrazione.
Assemblea generale se il membro si è reso colpevole di un comportamento disonorevole.
o mette deliberatamente o intenzionalmente a repentaglio lo scopo dell'associazione.
persistentemente violato.
(2) Non è prevista alcuna controversia con il socio uscente.
Il socio uscente non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
(3) Ci si aspetta che tutti i membri che esercitano la potestà genitoriale della
La comunità scolastica può partecipare al gruppo di sostegno. La quota di adesione (quota minima) viene stabilita dall'assemblea generale, che richiede la maggioranza semplice dei membri presenti. Il contributo è valido fino a quando non viene modificato da una nuova delibera. La quota minima di adesione annuale è di 12,00.
§ 4
Organi dell'organizzazione di supporto
1. l'assemblea generale
2. il Comitato per le autorizzazioni (Consiglio esecutivo)
§ 5
(1) La Commissione per le sovvenzioni è composta dal Presidente, dal suo sostituto e da un altro membro.
Il suo mandato coincide con quello del Consiglio dei genitori della scuola (2 anni).
Il Presidente della Commissione per le sovvenzioni viene eletto tra i genitori e i membri con potestà genitoriale, il suo sostituto e l'altro membro del Consiglio di amministrazione tra i membri.
Il presidente e il vicepresidente sono autorizzati a rappresentare l'associazione da soli. I membri del Comitato per le sovvenzioni sono eletti a maggioranza semplice dai membri dell'Associazione degli sponsor presenti.
(2) Il Comitato per le sovvenzioni è il titolare e il fiduciario dei beni dell'Associazione degli sponsor. Rappresenta l'Associazione degli sponsor in sede giudiziale e stragiudiziale.
Gli obblighi di natura finanziaria possono essere assunti dall'organizzazione promotrice solo per iscritto.
(3) Per la sottoscrizione di impegni individuali superiori a 5.000,00, il Consiglio di amministrazione richiede l'approvazione dell'Assemblea generale prima di concedere l'autorizzazione. A questo proposito, il potere di rappresentanza è limitato ai fondi pecuniari esistenti dell'Associazione degli sponsor.
Non sono ammessi prestiti e acquisti a credito. I fondi non possono essere conservati in contanti per un periodo di tempo prolungato (ad esempio, più di una settimana).
Al termine del suo mandato, la precedente Commissione sovvenzioni continuerà a svolgere le proprie attività fino alla costituzione di una nuova Commissione sovvenzioni. Quest'ultima consegnerà immediatamente i beni dell'Associazione degli sponsor alla nuova Commissione sovvenzioni.
(4) Il preside e un altro rappresentante del corpo docente, eletto dal corpo docente, hanno diritto a un seggio e a un voto consultivo nelle riunioni della Commissione per le sovvenzioni.
§ 6
Il Comitato per le sovvenzioni deve riferire all'Assemblea generale almeno una volta all'anno. L'assemblea dei soci deve essere convocata regolarmente una volta all'anno per iscritto dal Presidente, indicando l'ordine del giorno.
Per convocare un'Assemblea Generale Straordinaria, è necessario presentare al Consiglio Direttivo una richiesta scritta che indichi i punti all'ordine del giorno e che sia firmata da almeno un quarto dei soci iscritti.
§ 7
(1) L'Assemblea generale esamina i conti e la verifica di cassa della Commissione per le sovvenzioni e concede il discarico nel modo seguente:
I conti sono controllati da due revisori eletti dall'Assemblea generale.
I revisori devono ispezionare le commissioni di autorizzazione, i registri delle entrate e delle uscite, le fatture e le ricevute di cassa, nonché l'inventario degli articoli acquistati dall'associazione promotrice. Devono verificare a campione se questi articoli hanno la nota di donazione prevista, a meno che non si tratti di articoli minori o materiali di consumo.
(2) Oltre all'oggetto desiderato o al servizio richiesto, le domande devono indicare chiaramente quali fondi sono necessari a tal fine. Il Preside si esprime in merito. Egli può approvare o respingere le domande. La commissione di autorizzazione può richiedere una motivazione.
(3) La Commissione per le sovvenzioni decide sulle domande a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente della riunione.
(4) La Commissione sovvenzioni viene convocata da un presidente possibilmente con una settimana di anticipo. L'ordine del giorno viene comunicato contemporaneamente.
In casi non contestati, il Comitato per le sovvenzioni può decidere sulle domande per via telematica; si riunisce almeno una volta all'anno.
(5) Le delibere della Commissione per le sovvenzioni devono essere messe per iscritto e firmate dal Presidente e dal segretario da lui nominato.
(6) Di ogni riunione dell'Assemblea generale dovrà essere redatto un verbale, che dovrà essere firmato dal presidente della riunione e da un altro membro e approvato alla successiva riunione della Commissione sovvenzioni.
§ 8
(1) La Commissione per le sovvenzioni può prendere in considerazione solo le richieste presentate a favore del dirigente scolastico o su delibera della conferenza degli insegnanti. Il prerequisito fondamentale per l'approvazione è che nel bilancio della scuola non siano disponibili fondi o siano insufficienti per la spesa richiesta.
(2) I fondi dell'organizzazione promotrice possono essere utilizzati per
a) Promozione dell'istruzione attraverso l'acquisto di materiali didattici.
per l'insegnamento,
b) Acquisto di materiali per la didattica ricreativa,
c) Acquisto di attrezzature per l'insegnamento dell'educazione fisica
Formazione, istruzione ed educazione,
d) il sostegno a viaggi e gite scolastiche e
Visite in classe,
e) l'assegnazione di premi agli alunni o ad altre persone che si sono distinte per il loro
Servizi nell'ambito o per la promozione della scuola in particolare
meritano di essere onorati (ciò richiede l'accordo unanime di tutti gli
Membri del comitato di autorizzazione richiesti)
f) Promozione dell'insegnamento attraverso l'acquisto di materiale di consumo.
(3) Gli elenchi possono essere integrati in qualsiasi momento con servizi che corrispondono allo scopo del Förderkreis e servono al progresso materiale e intellettuale degli alunni. È decisiva la maggioranza semplice dei voti dei membri presenti.
§ 9
(1) Le spese necessarie per l'adempimento dei suddetti compiti sono a carico del patrimonio speciale dell'Associazione degli sponsor, comprese le spese per affrancatura, riproduzioni, stampati, spese di viaggio, ecc. Esse devono essere documentate per quanto possibile. Tali spese non necessitano di una richiesta da parte del preside o di una delibera della conferenza.
(2) Queste spese non comprendono quelle necessarie per le esigenze aziendali ecc. del Consiglio dei genitori della scuola, poiché queste devono essere pagate dall'autorità scolastica.
(3) Nessuna persona può essere favorita con spese estranee allo scopo dell'associazione o con compensi relativamente elevati.
§ 10
Ad eccezione di quelli menzionati nel § 8, gli acquisti effettuati con i fondi dell'Associazione degli sponsor rimangono di proprietà dell'Associazione degli sponsor. Devono essere indicati come proprietà del Förderkreis ed elencati in un inventario. Gli oggetti vengono messi a disposizione dello sponsor della scuola specializzata in sviluppo olistico (scuola speciale) alla condizione esplicita che possano essere utilizzati solo per gli scopi e all'interno della scuola specializzata in sviluppo olistico (scuola Levana), come indicato al § 7, comma 2.
§ 11
Il Comitato per le sovvenzioni, che amministra i fondi del Förderkreis, non è vincolato da alcuna istruzione diversa dal rispetto dello statuto ed è responsabile di garantire che le donazioni del Förderkreis siano utilizzate solo in conformità allo statuto.
I membri della Commissione per le sovvenzioni lavorano su base volontaria e non ricevono alcun compenso o altro beneficio dal Förderkreis.
§ 12
Le donazioni e i contributi vengono versati su un conto del Förderkreis.
§ 13
Si conviene che gli sponsor dell'Associazione degli sponsor (§ 4, comma 2) non assumono alcun obbligo nei confronti dell'Associazione se non quelli derivanti dallo Statuto. Ciò vale anche in termini finanziari.
§ 14
In caso di scioglimento o cancellazione del Förderkreis o di cessazione degli scopi fiscalmente privilegiati, tutti i suoi beni saranno trasferiti al distretto di Ahrweiler, che li utilizzerà esclusivamente e direttamente per la Scuola Levana, una scuola con particolare attenzione allo sviluppo olistico.
Bad Neuenahr-Ahrweiler, 24 ottobre 2006
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Huberta Heimermann
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Alois Schmickler
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Ralf Ockenfels